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Perani Pozzi Associati
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Il 16 e 17 giugno 2022 si è tenuta in modalità ibrida l’e-privacy XXX – 2022 summer edition. Il tema guida della XXX edizione del famoso convegno organizzato dal Progetto Winston Smith (associazione senza fini di lucro che si occupa della difesa del diritto alla privacy in Rete e fuori) e da HERMES (Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali) è stato: “Sospendiamo la privacy”. Pandemia e guerra rendono la privacy un diritto rinunciabile?”. Simone Bonavita e Marco Alagna hanno partecipato al convegno tenendo il seguente intervento:

Proctoring e Controllo. Quali “emergenze” possono davvero giustificare una compressione sempre maggiore del diritto alla privacy? Quale il perimetro di rischio individuabile?

Durante l’ultimo biennio abbiamo assistito ad un melting pot di crisi, tensioni, emergenze socio-sanitarie e come se non bastasse il recente conflitto Russo-Ucraino. Le particolarità dei singoli periodi e delle situazioni hanno certamente comportato decisioni e valutazioni spesso affrettate e non del tutto ponderate, ma ponderate rispetto a cosa? Nel mondo del diritto, oggi sempre più indissolubilmente legato allo sviluppo tecnologico, ciٍ ha comportato varie compressioni del tanto bistrattato e perché no, anche, spesso abusato (ndr. triste realtà) “right to privacy”. Ma a cosa corrisponde oggi questo complesso di diritti? I più potranno dire che, almeno nel territorio unionale, Privacy oggi è uguale a GDPR. Il nuovo regolamento che tante imprese e professionisti hanno, alcuni, studiato con passione e in ottica di continuità e opportunità per il proprio business, altri, malvolentieri applicato, ravvisando nelle sue prescrizioni beghe, noie, spese per la compliance e nomine di ulteriori professionisti in azienda, come i tanto cari DPO. Ma come brillantemente scriveva il maestro drammaturgo agrigentino, Così è, se vi pare. Il GDPR c’è, la Privacy – fortunatamente – c’è e con giusto riguardo bisogna tutelarla. Ma tornando agli eventi del presente biennio, la pandemia da Covid-19 ha sicuramente rappresentato uno scoglio molto forte per la tutela della privacy e, per maggiore precisione, tutela e protezione dei dati personali. Abbiamo assistito a molte compressioni e chiare rinunce in tal senso, ma come giustificarle? Basta davvero porre come ratio il raggiungimento della “dimostrata pubblica utilità”? Possiamo davvero affermare che attività, come il “proctoring”, poste in essere da alcuni atenei italiani per il controllo degli studenti universitari durante gli esami di profitto, siano lecite? Il Garante Italiano (fortunatamente, ci si perdoni la ripetizione dell’avverbio) nel settembre scorso ha espresso il proprio parere su un noto ateneo Meneghino e comminato una dura sanzione. Proprio dall’analisi di quanto espresso dall’authority muoverà il nostro ragionamento. Ci interrogheremo, da professionisti del settore, su quanto sia lecito comprime e su quali misure sia necessario porre in essere, perché è, forse, proprio qui che si gioca la partita. Porre in essere un complesso di misure tecniche e organizzative atte a non comprimere poi così tanto questo fondamentale diritto degli interessati. Ma ciٍ non basta; faremo anche qualcosa di più. Rifletteremo su cosa possa comportare tale compressione, su quali conseguenze potrebbero manifestarsi qualora ci si “dimenticasse” di attuare quanto il GDPR e le “ss.mm.ii.” prevedono. Analizzeremo le recenti brecce e attacchi, con obbiettivo “la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata” di dati personali, che hanno colpito recentemente imprese pubbliche e private per individuare un preciso perimetro di rischio ed essere consapevoli a cosa si può andare in contro.

 

Al seguente link è possibile rivedere la diretta del convegno: link